Art. 4.
 
  E' abrogato l'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1996 n. 8;
  All'art. 2 punto 1 della legge regionale n.  41/1995  e'  inserito,
dopo le parole "assegno vitalizio di reversibilita' e di inabilita',"
la  seguente  disposizione: "nonche' nei confronti dei Consiglieri il
cui mandato abbia avuto inizio entro il 31 dicembre 1996".
  Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti di ex
Consiglieri deceduti a decorrere dall'entrata in vigore  della  legge
regionale n. 8/1996.