Art. 4. E' abrogato l'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1996 n. 8; All'art. 2 punto 1 della legge regionale n. 41/1995 e' inserito, dopo le parole "assegno vitalizio di reversibilita' e di inabilita'," la seguente disposizione: "nonche' nei confronti dei Consiglieri il cui mandato abbia avuto inizio entro il 31 dicembre 1996". Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti di ex Consiglieri deceduti a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 8/1996.