Art. 6.
 
  La presente legge e' dichiarata  urgente  ed  entra  in  vigore  il
giorno  successivo  alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione Abruzzo.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a l'Aquila, addi' 5 febbraio 1997
                              FALCONIO