Art. 2. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 27.667.703, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 quota parte della partita n. 23 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, e' istituito ed iscritto nel Sett. 01 - Tit. 1 - Ctg. 6 - Sez. 01) il capitolo 11624 denominato: "Quota associativa al Centro delle regioni euromediterranee per l'ambiente (CREA)", con lo stanziamento di sola competenza di L. 27.667.703. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 22 febbraio 1997 FALCONIO