Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
  1. All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato  per  l'anno  1997  in  L.  27.667.703, si provvede ai sensi
dell'art.  38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81,  con  il
fondo globale iscritto al cap. 323000 quota parte della partita n. 23
dell'elenco  n.  3 dello stato di previsione della spesa del bilancio
per  l'esercizio 1996.
  2.  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio   per
l'esercizio  1997,  e'  istituito ed iscritto nel Sett. 01 - Tit. 1 -
Ctg. 6 - Sez.  01) il capitolo 11624 denominato:  "Quota  associativa
al  Centro delle regioni euromediterranee per l'ambiente (CREA)", con
lo stanziamento di sola competenza di L. 27.667.703.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 22 febbraio 1997
                              FALCONIO