Art. 2. Norma finanziaria All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 2.350.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000, quota parte della partita n. 12 - Elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, il capitolo n. 242432 denominato: "Dotazione a carico della Regione del Fondo di rotazione riguardante interventi per l'industria alberghiera e per la qualificazione dell'offerta turistica, legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, e successive modificazioni" e' incrementato in termini di sola competenza di L. 2.350.000.000".