Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
valutato per l'anno 1997 in L. 2.350.000.000, si  provvede  ai  sensi
dell'art.    38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il
fondo globale iscritto al cap. 324000, quota parte della  partita  n.
12  - Elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio
per l'esercizio 1996.
  Nello stato di previsione della spesa del bilancio per  l'esercizio
1997,  il  capitolo  n.  242432 denominato: "Dotazione a carico della
Regione del Fondo di rotazione riguardante interventi per l'industria
alberghiera e per la  qualificazione  dell'offerta  turistica,  legge
regionale  4  giugno  1980,  n.  50,  e  successive modificazioni" e'
incrementato in termini di sola competenza di L. 2.350.000.000".