Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 80.000.000 (ottantamilioni) si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000, quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, e' istituito ed iscritto (nel Sett. 09, Tit. 01, Ctg. 06, Sez. 08) il cap. 91627 denominato "Contributo Associazione Basket "Lido delle Rose" con lo stanziamento di sola competenza di lire 80.000.000 (ottantamilioni).