Art. 3.
 
  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
valutato per l'anno  1997  in  lire  80.000.000  (ottantamilioni)  si
provvede  ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilita'
29 dicembre 1977, n. 81,  con  il  fondo  globale  iscritto  al  cap.
323000,  quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 3 dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997.
  Nello stato di previsione della spesa del bilancio per  l'esercizio
1997,  e' istituito ed iscritto (nel Sett. 09, Tit. 01, Ctg. 06, Sez.
08) il cap. 91627 denominato "Contributo  Associazione  Basket  "Lido
delle Rose" con lo stanziamento di sola competenza di lire 80.000.000
(ottantamilioni).