Art. 2.
                              Procedure
 
  1. Le banche interessate faranno pervenire - nei modi e nei termini
stabiliti  da  apposita  delibera  della  G.R.  -  una  proposta   di
estinzione  per  tutte le obbligazioni ancora in essere che rientrino
nelle condizioni di cui all'art. 1.
  2. Tali proposte, a saldo e stralcio di quanto dovuto dalla Regione
e/o  dall'ARSSA  per  gli  impegni  fidejussori   assunti,   dovranno
comportare  per  la  Regione un esborso finanziario massimo pari, per
ogni singolo rapporto garantito, al 50% del debito cosi' come risulta
dallo stato passivo depositato a norma degli articoli 97  e  209  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nel caso in cui lo stato passivo
non  fosse  stato ancora depositato, sara' preso in considerazione il
credito  risultante   da   apposita   certificazione   del   curatore
fallimentare o del commissario liquidatore.
  3.   Nell'ipotesi   in   cui  gli  istituti  bancari  abbiano  gia'
parzialmente soddisfatto il proprio  credito,  resta  inteso  che  la
Regione  interverra'  per il solo credito residuo in essere alla data
della pubblicazione della presente legge, nei limiti  percentuali  di
cui al precedente comma 2.
  4.  Nel  caso  dell'esistenza  sul  medesimo  rapporto  di garanzie
prestate da soci e/o altri soggetti, le banche dovranno liberare  gli
obbligati che intervengano nella sistemazione della debitoria con una
partecipazione  finanziaria  individuale  pari  al  2,5%  del credito
accertato come al precedente comma 2, fino ad un max del  25%  se  il
numero  dei  garanti e' superiore a 10. Tale partecipazione andra' in
diminuzione dell'ammontare dovuto dalla Regione.
  5. Gli istituti di credito inoltre dovranno continuare a  coltivare
le  istanze  nei  confronti del debitore principale e degli eventuali
garanti non  intervenuti  come  al  precedente  comma  4,  informando
tempestivamente la Regione sullo stato degli atti.
  6.  Le  somme incassate a seguito delle azioni di cui al precedente
comma 5 saranno ripartite, nel limite di quanto pagato e nella stessa
misura percentuale di partecipazione, tra  la  Regione  e  gli  altri
garanti   intervenuti,  al  netto  delle  spese  legali  sostenute  e
documentate dalle banche.