Art. 2. Procedure 1. Le banche interessate faranno pervenire - nei modi e nei termini stabiliti da apposita delibera della G.R. - una proposta di estinzione per tutte le obbligazioni ancora in essere che rientrino nelle condizioni di cui all'art. 1. 2. Tali proposte, a saldo e stralcio di quanto dovuto dalla Regione e/o dall'ARSSA per gli impegni fidejussori assunti, dovranno comportare per la Regione un esborso finanziario massimo pari, per ogni singolo rapporto garantito, al 50% del debito cosi' come risulta dallo stato passivo depositato a norma degli articoli 97 e 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nel caso in cui lo stato passivo non fosse stato ancora depositato, sara' preso in considerazione il credito risultante da apposita certificazione del curatore fallimentare o del commissario liquidatore. 3. Nell'ipotesi in cui gli istituti bancari abbiano gia' parzialmente soddisfatto il proprio credito, resta inteso che la Regione interverra' per il solo credito residuo in essere alla data della pubblicazione della presente legge, nei limiti percentuali di cui al precedente comma 2. 4. Nel caso dell'esistenza sul medesimo rapporto di garanzie prestate da soci e/o altri soggetti, le banche dovranno liberare gli obbligati che intervengano nella sistemazione della debitoria con una partecipazione finanziaria individuale pari al 2,5% del credito accertato come al precedente comma 2, fino ad un max del 25% se il numero dei garanti e' superiore a 10. Tale partecipazione andra' in diminuzione dell'ammontare dovuto dalla Regione. 5. Gli istituti di credito inoltre dovranno continuare a coltivare le istanze nei confronti del debitore principale e degli eventuali garanti non intervenuti come al precedente comma 4, informando tempestivamente la Regione sullo stato degli atti. 6. Le somme incassate a seguito delle azioni di cui al precedente comma 5 saranno ripartite, nel limite di quanto pagato e nella stessa misura percentuale di partecipazione, tra la Regione e gli altri garanti intervenuti, al netto delle spese legali sostenute e documentate dalle banche.