Art. 3.
                             Esclusioni
 
  1.  Sono  escluse  dall'applicazione  della   presente   legge   le
fidejussioni rilasciate ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6 della legge
regionale n. 38/1988 e art. 2 della legge regionale n. 91/1991.
  Sono altresi' escluse le fidejussioni relativamente alle quali sono
intervenuti  provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, che
abbiano dichiarato la  decadenza  degli  istituti  di  credito  dalla
pretesa   di   pagamento  avanzata  nei  confronti  della  Regione  o
dell'ARSSA.