Art. 3. Esclusioni 1. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le fidejussioni rilasciate ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6 della legge regionale n. 38/1988 e art. 2 della legge regionale n. 91/1991. Sono altresi' escluse le fidejussioni relativamente alle quali sono intervenuti provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, che abbiano dichiarato la decadenza degli istituti di credito dalla pretesa di pagamento avanzata nei confronti della Regione o dell'ARSSA.