Art. 5. Liquidazione 1. La Giunta regionale, su proposta del Servizio cooperazione, associazionismo e credito agrario del settore agricoltura, provvedera' ad approvare le graduatorie delle proposte ammesse ed a liquidare gli importi concordati, con contestuale presentazione da parte degli istituti di credito di quietanza liberatoria per la Regione, l'ARSSA e per gli eventuali altri garanti intervenuti come al comma 4 dell'art. 2.