Art. 5.
                            Liquidazione
 
  1. La Giunta regionale,  su  proposta  del  Servizio  cooperazione,
associazionismo   e   credito   agrario   del   settore  agricoltura,
provvedera' ad approvare le graduatorie delle proposte ammesse  ed  a
liquidare  gli  importi  concordati, con contestuale presentazione da
parte degli istituti di  credito  di  quietanza  liberatoria  per  la
Regione,  l'ARSSA  e per gli eventuali altri garanti intervenuti come
al comma 4 dell'art.  2.