Art. 6. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 5.650.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 - quota parte della partita n. 11 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, e' istituito ed iscritto (nel Sett. 10, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 10) il Cap. 102493 denominato "Intervento finanziario per la sistemazione delle obbligazioni derivanti da fidejussioni prestate dalla Regione e/o dall'ex E.R.S.A. (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo) ora A.R.S.S.A." con lo stanziamento di sola competenza di L. 5.650.000.000".