Art. 6.
                          Norma finanziaria
 
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge,
valutato per l'anno 1997 in L. 5.650.000.000, si  provvede  ai  sensi
dell'art.  38 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977,
n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap.  324000  -  quota  parte
della  partita n. 11 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'esercizio 1996.
  2.  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio   per
l'esercizio  1997,  e'  istituito  ed iscritto (nel Sett. 10, Tit. 2,
Ctg. 4, Sez.  10) il Cap. 102493 denominato  "Intervento  finanziario
per  la  sistemazione  delle  obbligazioni  derivanti da fidejussioni
prestate dalla  Regione  e/o  dall'ex  E.R.S.A.  (Ente  Regionale  di
Sviluppo  Agricolo)  ora  A.R.S.S.A."    con  lo stanziamento di sola
competenza di L. 5.650.000.000".