Art. 7.
                          Norma transitoria
 
  Gli  effetti  della  presente  legge  decorrono  dal  giorno  della
pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione recante l'avviso
dell'esito  positivo  dell'esame  di  compatibilita'  da  parte della
Commissione europea ai sensi degli artt. 92  e  93  del  Trattato  di
Roma.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 1 aprile 1997
                              FALCONIO