Art. 7. Norma transitoria Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione recante l'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilita' da parte della Commissione europea ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato di Roma. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 1 aprile 1997 FALCONIO