Art. 2. Attuazione Il contributo per gli interventi di cui al precedente art. 1 viene ripartito tra le Comunita' Montane per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 93 nonche' per la copertura delle spese di funzionamento. La ripartizione, di cui al comma che precede, avviene con le modalita' previste dalla legge regionale 17 maggio 1985, n. 49 e successive modificazioni, sulla base dei parametri di territorio e di popolazione delle zone omogenee, costituite ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 92. L'erogazione del contributo alle Comunita' Montane viene effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 31, ultimo comma, della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 92 (*).