Art. 2.
                             Attuazione
 
  Il contributo per gli interventi di cui al precedente art. 1  viene
ripartito  tra  le  Comunita'  Montane  per  l'attuazione  di  quanto
previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 93 nonche'  per  la  copertura
delle spese di funzionamento.
  La  ripartizione,  di  cui  al  comma  che  precede, avviene con le
modalita' previste dalla legge regionale 17  maggio  1985,  n.  49  e
successive modificazioni, sulla base dei parametri di territorio e di
popolazione  delle  zone  omogenee,  costituite  ai sensi della legge
regionale 6 dicembre 1994, n. 92.
  L'erogazione del contributo alle Comunita' Montane viene effettuata
secondo le modalita' di cui all'art. 31, ultimo  comma,  della  legge
regionale 6 dicembre 1994, n. 92 (*).