Art. 3. Disposizioni finanziarie All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'ano 1997 in L. 2.961.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000, partita n. 28 - elenco n. 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, e' istituito ed iscritto (nel Sett. 12, Tit. 2, Ctg. 4) il Cap. 122440 denominato: "Interventi in favore delle Comunita' Montane per le finalita' della legge 23 marzo 1981, n. 93" con lo stanziamento di sola competenza di L. 2.961.000.000".