Art. 3.
                      Disposizioni finanziarie
 
  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
valutato per l'ano 1997 in L. 2.961.000.000,  si  provvede  ai  sensi
dell'art.  38 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977,
n.  81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000, partita n. 28 -
elenco n. 3, dello stato di previsione della spesa del  bilancio  per
l'esercizio 1996.
  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
1997, e' istituito ed iscritto (nel Sett. 12, Tit. 2, Ctg. 4) il Cap.
122440 denominato: "Interventi in favore delle Comunita' Montane  per
le finalita' della legge 23 marzo 1981, n. 93" con lo stanziamento di
sola competenza di L. 2.961.000.000".