Art. 4. Urgenza La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a l'Aquila, addi' 9 aprile 1997 FALCONIO (*) Il Governo ha osservato, in relazione all'art. 2 comma 3, che il richiamo all'art. 31, ultimo comma, della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 92, risulta inesatto in quanto il predetto articolo e' stato integrato dall'art. 141/1995 e successivamente modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 142/1995.