Art. 4.
                               Urgenza
 
  La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente  ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Abruzzo.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a l'Aquila, addi' 9 aprile 1997
                              FALCONIO
            (*)  Il  Governo  ha  osservato,  in relazione all'art. 2
          comma 3, che il richiamo all'art. 31, ultimo  comma,  della
          legge regionale 6 dicembre 1994, n. 92, risulta inesatto in
          quanto  il  predetto  articolo e' stato integrato dall'art.
          141/1995 e successivamente modificato dall'art.    1  della
          legge regionale n. 142/1995.