Art. 2. Il 5 (*) comma dell'art. 2 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 46, e' sostituito dal seguente: "La Giunta regionale sentita la Commissione Regionale Carburanti, approva la graduatoria definitiva dei punti vendita di GPL, sulla base della documentazione presentata di cui al comma precedente, e rilascia i nulla-osta tenendo conto che gli impianti di solo GPL, non possono superare il limite del 6% del totale dei punti vendita di tutti i carburanti della regione esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 aprile 1995, n. 46".