Art. 2.
 
  Il  5 (*) comma dell'art. 2 della legge regionale 13 aprile 1995 n.
46, e' sostituito dal seguente:
  "La Giunta regionale sentita la Commissione  Regionale  Carburanti,
approva  la  graduatoria  definitiva  dei punti vendita di GPL, sulla
base della documentazione presentata di cui al  comma  precedente,  e
rilascia i nulla-osta tenendo conto che gli impianti di solo GPL, non
possono  superare  il  limite  del 6% del totale dei punti vendita di
tutti i carburanti della regione esistenti alla data  di  entrata  in
vigore della legge regionale 13 aprile 1995, n. 46".