Art. 3.
 
  All'art.  2 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 46 e' aggiunto
il seguente 5 comma-bis:
  "Le richieste di potenziamento degli impianti esistenti con GPL non
concorrono a determinare il numero dei nulla-osta rilasciabili  dalla
Giunta regionale".