Art. 4. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 9 aprile 1997 FALCONIO (*) Con nota n. 3597 del 6 maggio 1997 il Consiglio Regionale ha comunicato che per mero errore materiale viene sostituito il 5 comma dell'art. 2 anziche' il 4 comma come deve correttamente intendersi.