Art. 4.
 
  La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente  ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 9 aprile 1997
                              FALCONIO
            (*)  Con  nota  n.  3597  del  6 maggio 1997 il Consiglio
          Regionale ha comunicato che per mero errore materiale viene
          sostituito il 5 comma dell'art. 2 anziche' il 4 comma  come
          deve correttamente intendersi.