Art. 2. 1. La meta' dello stanziamento e' utilizzata per promuovere il consolidamento, anche finanziario, di iniziative cooperativistiche che detengano i requisiti di iscrizione all'Albo regionale, di cui siano artefici giovani, donne e disoccupati adulti, che agiscano nel campo dei servizi alla persona, o che realizzino il coinvolgimento lavorativo di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, secondo modalita' da definire con apposito Regolamento entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge. 2. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate, fino all' entrata in vigore del Regolamento di cui al comma precedente, per soddisfare le richieste presentate ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 85/1994, dopo la fase di prima applicazione temporalmente definita dal comma 4 dello stesso articolo, per le quali la Commissione regionale di cui all'art. 17 esprima o abbia espresso parere di ammissibilita' al contributo, le risorse residue sono utilizzate, quanto al 50%, per il rafforzamento delle competenze di Soci e lavoratori delle Cooperative sociali, attraverso idonee iniziative formative: la residua disponibilita' si aggiunge allo stanziamento individuato nel comma 1, per essere utilizzata come da Regolamento. Dall'entrata in vigore di esso, non trova ulteriore applicazione l'art. 16 della legge regionale 8 novembre 1994, n. 85.