Art. 2.
 
  1. La meta' dello stanziamento  e'  utilizzata  per  promuovere  il
consolidamento,  anche  finanziario,  di iniziative cooperativistiche
che detengano i requisiti di iscrizione all'Albo  regionale,  di  cui
siano  artefici giovani, donne e disoccupati adulti, che agiscano nel
campo  dei  servizi  alla persona, o che realizzino il coinvolgimento
lavorativo di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, secondo
modalita' da definire  con  apposito  Regolamento  entro  120  giorni
dall'entrata in vigore della legge.
  2.  Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate, fino all' entrata
in vigore del Regolamento di cui al comma precedente, per  soddisfare
le  richieste  presentate ai sensi dell'art. 16 della legge regionale
n. 85/1994, dopo la fase di prima applicazione temporalmente definita
dal comma 4 dello  stesso  articolo,  per  le  quali  la  Commissione
regionale  di  cui  all'art.  17  esprima  o abbia espresso parere di
ammissibilita' al contributo, le  risorse  residue  sono  utilizzate,
quanto  al  50%,  per  il  rafforzamento  delle  competenze di Soci e
lavoratori delle Cooperative sociali,  attraverso  idonee  iniziative
formative:
   la   residua   disponibilita'   si   aggiunge   allo  stanziamento
individuato nel comma 1, per essere utilizzata come  da  Regolamento.
Dall'entrata  in  vigore  di  esso,  non trova ulteriore applicazione
l'art. 16 della legge regionale 8 novembre 1994, n. 85.