Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 2.150.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000, partita n. 28 - Elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996. 2. Nello stato di previsione della spesa, il Cap. 22436 denominato: "Fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e' incrementato in termini di sola competenza di lire 2.150.000.000.