Art. 3.
 
  1. All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato  per l'anno 1997 in lire 2.150.000.000, si provvede ai sensi
dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n.  81,  con  il
fondo  globale iscritto al Cap. 324000, partita n. 28 - Elenco n.  4,
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  per  l'esercizio
1996.
  2. Nello stato di previsione della spesa, il Cap. 22436 denominato:
"Fondo  regionale  per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale" e' incrementato  in  termini  di  sola  competenza  di  lire
2.150.000.000.