Art. 5.
 
  1. La presente legge e' dichiarata urgente. Essa entra in vigore il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione Abruzzo.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 22 aprile 1997
                              FALCONIO