Art. 5. 1. La presente legge e' dichiarata urgente. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 22 aprile 1997 FALCONIO