Art. 10. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 26/1994 1. L'alinea dell'articolo 17 della legge regionale 26/1994 e' modificato come segue: "1. A ciascuno dei dipartimenti e delle direzioni centrali e' preposto un direttore generale. I direttori generali delle strutture della Giunta regionale fanno parte del Comitato di Direzione di cui all'articolo 8, comma 2, che e' presieduto dal Segretario generale e lo coadiuva nei suoi compiti. Ai direttori generali compete:". 2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26/1994 le parole "la verifica e il controllo dell'attivita' dei dirigenti" sono sostituite dalle parole "la verifica e il controllo dell'attivita' e della realizzazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti". 3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26/1994 e' sostituita come segue: "e) l'adozione di atti di organizzazione quali l'eventuale articolazione delle strutture in unita' organizzative e la preposizione alle stesse, come pure ad attivita' pluridisciplinari e complesse e ad incarichi professionali, sulla base delle norme vigenti e delle proposte dei dirigenti, di personale direttivo; e-bis) l'adozione degli atti di gestione interna del personale confacenti alle esigenze operative nonche' la definizione, secondo principi fissati con leggi statali e regionali e con le direttive degli organi della Regione, dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'organico di ciascuna struttura sulla base delle risorse di personale individuate dall'organo competente a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera b);". 4. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26/1994 e' sostituita come segue: "f) la proposta alla Giunta regionale in ordine all'attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi". 5. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26/1994 e' sostituita come segue: "g) la proposta alla Giunta regionale di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e di transigere;". 6. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26/1994, e' inserita la seguente: "g-bis) il coordinamento complessivo delle strutture del dipartimento;". 7. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 26/1994 le parole "e quando necessario alla direzione generale" sono soppresse.