Art. 10.
       Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 26/1994
 
  1.  L'alinea  dell'articolo  17  della  legge  regionale 26/1994 e'
modificato come segue:
  "1. A ciascuno dei  dipartimenti  e  delle  direzioni  centrali  e'
preposto  un direttore generale. I direttori generali delle strutture
della Giunta regionale fanno parte del Comitato di Direzione  di  cui
all'articolo  8, comma 2, che e' presieduto dal Segretario generale e
lo coadiuva nei suoi compiti. Ai direttori generali compete:".
  2. Alla lettera  d)  del  comma  1  dell'articolo  17  della  legge
regionale   26/1994   le   parole   "la   verifica   e  il  controllo
dell'attivita'  dei  dirigenti"  sono  sostituite  dalle  parole  "la
verifica  e  il  controllo dell'attivita' e della realizzazione degli
obiettivi assegnati ai dirigenti".
  3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale
26/1994 e' sostituita come segue:
   "e)  l'adozione  di  atti  di  organizzazione  quali   l'eventuale
articolazione   delle   strutture   in   unita'  organizzative  e  la
preposizione alle stesse, come pure ad attivita' pluridisciplinari  e
complesse  e  ad  incarichi  professionali,  sulla  base  delle norme
vigenti e delle proposte dei dirigenti, di personale direttivo;
   e-bis) l'adozione degli atti di  gestione  interna  del  personale
confacenti  alle  esigenze  operative nonche' la definizione, secondo
principi fissati con leggi statali e regionali  e  con  le  direttive
degli  organi  della Regione, dell'orario di servizio, dell'orario di
apertura al pubblico  e  l'articolazione  dell'organico  di  ciascuna
struttura   sulla   base   delle  risorse  di  personale  individuate
dall'organo competente a norma  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera
b);".
  4. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale
26/1994 e' sostituita come segue:
   "f)  la  proposta alla Giunta regionale in ordine all'attribuzione
dei trattamenti economici  accessori  secondo  quanto  stabilito  dai
contratti collettivi".
  5. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale
26/1994 e' sostituita come segue:
   "g)  la  proposta  alla Giunta regionale di promuovere e resistere
alle liti, di conciliare e di transigere;".
  6. Dopo la lettera g) del comma  1  dell'articolo  17  della  legge
regionale 26/1994, e' inserita la seguente:
   "g-bis)   il   coordinamento   complessivo   delle  strutture  del
dipartimento;".
  7. Al comma 2 dell'articolo 17 della  legge  regionale  26/1994  le
parole "e quando necessario alla direzione generale" sono soppresse.