Art. 11.
       Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 26/1994
 
  1.  I  commi  1  e 2 dell'articolo 18 della legge regionale 26/1994
sono sostituiti dai seguenti:
  "1. Ai dirigenti sono affidate funzioni:
   a) di direzione di strutture organizzativi permanenti;
   b)  di  natura  specialistica  o  professionale,  ispettiva  o  di
controllo;
   c)  di direzione di strutture temporanee, volte alla realizzazione
di progetti.
  2. Alla direzione delle  strutture  puo'  essere  preposto,  quando
necessario  per  la  migliore  organizzazione  del lavoro, piu' di un
dirigente. In tal caso ad uno dei dirigenti preposti e' attribuita la
responsabilita'   organizzativa   della   struttura,   in   posizione
sovraordinata,  rispetto  agli  altri  dirigenti,  limitatamente alla
durata dell'incarico.  Ciascun dirigente comunque  esercita,  per  la
parte  di  competenza,  le  attribuzioni  a lui spettanti a norma del
comma 3, lettere a) ed f)".
  2. L'alinea e le lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 18 della
legge regionale 26/1994 sono modificati come segue:
  "3. Ai dirigenti compete, in particolare:
   a) l'adozione degli atti, anche a rilevanza  esterna,  finalizzati
allo  svolgimento  dei compiti e al raggiungimento degli obiettivi ad
essi affidati;
   b) la  gestione  del  personale  e  delle  risorse  finanziarie  e
strumentali  assegnate,  al  fine della realizzazione dei programmi e
dei progetti adottati nell'ambito dei dipartimenti, restando ferme le
attribuzioni del dirigente competente in materia di risorse umane, in
ordine all'adozione degli atti di gestione del personale di tutte  le
strutture;".
  3.  L'ultimo  periodo  del  comma  3  dell'articolo  18 della legge
regionale  26/1994:  "3.  L'adozione  degli  atti  di  gestione   del
personale  e'  attribuita,  per  tutto  il  personale  regionale,  al
dirigente competente in materia" e' abrogato.
  4. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge  regionale  26/1994,  le
parole  "di  cui  all'articolo  5,  comma  4"  sono  sostituite dalle
seguenti:  "di cui all'articolo 6" e le parole "settori articolati in
uffici" sono sostituite dalle seguenti: "strutture articolate su piu'
livelli."
  5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge  regionale  26/1994
e' aggiunto il seguente:
   "4-bis)  Il dirigente responsabile della struttura di piu' elevato
livello verifica il funzionamento delle strutture in essa ricomprese,
con particolare riguardo alla realizzazione dei programmi e progetti
 e   al   raggiungimento   degli   obiettivi   definiti   a   livello
dipartimentale".