Art. 11. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 26/1994 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge regionale 26/1994 sono sostituiti dai seguenti: "1. Ai dirigenti sono affidate funzioni: a) di direzione di strutture organizzativi permanenti; b) di natura specialistica o professionale, ispettiva o di controllo; c) di direzione di strutture temporanee, volte alla realizzazione di progetti. 2. Alla direzione delle strutture puo' essere preposto, quando necessario per la migliore organizzazione del lavoro, piu' di un dirigente. In tal caso ad uno dei dirigenti preposti e' attribuita la responsabilita' organizzativa della struttura, in posizione sovraordinata, rispetto agli altri dirigenti, limitatamente alla durata dell'incarico. Ciascun dirigente comunque esercita, per la parte di competenza, le attribuzioni a lui spettanti a norma del comma 3, lettere a) ed f)". 2. L'alinea e le lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 26/1994 sono modificati come segue: "3. Ai dirigenti compete, in particolare: a) l'adozione degli atti, anche a rilevanza esterna, finalizzati allo svolgimento dei compiti e al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati; b) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, al fine della realizzazione dei programmi e dei progetti adottati nell'ambito dei dipartimenti, restando ferme le attribuzioni del dirigente competente in materia di risorse umane, in ordine all'adozione degli atti di gestione del personale di tutte le strutture;". 3. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 26/1994: "3. L'adozione degli atti di gestione del personale e' attribuita, per tutto il personale regionale, al dirigente competente in materia" e' abrogato. 4. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 26/1994, le parole "di cui all'articolo 5, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6" e le parole "settori articolati in uffici" sono sostituite dalle seguenti: "strutture articolate su piu' livelli." 5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 26/1994 e' aggiunto il seguente: "4-bis) Il dirigente responsabile della struttura di piu' elevato livello verifica il funzionamento delle strutture in essa ricomprese, con particolare riguardo alla realizzazione dei programmi e progetti e al raggiungimento degli obiettivi definiti a livello dipartimentale".