Art. 12. Modificazione dell'articolo 24 della legge regionale 26/1994 1. L'articolo 24 comma 4 della legge regionale 26/1994 e' cosi' sostituito: "4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, su proposta dei rispettivi Segretari Generali, che segnalano le specifiche necessita', approvano entro il 30 novembre di ogni anno i programmi delle attivita' di cui al presente articolo. Al finanziamento di tali programmi e' destinata una somma non inferiore al 20 per cento della somma complessivamente stanziata per la formazione del personale regionale.".