Art. 12.
    Modificazione dell'articolo 24 della legge regionale 26/1994
 
  1.  L'articolo  24  comma  4 della legge regionale 26/1994 e' cosi'
sostituito:
  "4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, su proposta  dei
rispettivi   Segretari   Generali,   che   segnalano   le  specifiche
necessita', approvano entro il 30 novembre di ogni anno  i  programmi
delle attivita' di cui al presente articolo. Al finanziamento di tali
programmi  e' destinata una somma non inferiore al 20 per cento della
somma complessivamente stanziata  per  la  formazione  del  personale
regionale.".