Art. 13.
       Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 26/1994
 
  1.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 26/1994
e' aggiunto il seguente:
   "3-bis. I dirigenti generali di  cui  all'articolo  11,  comma  2,
lettere  a)  e  b),  nel  numero  necessario  per  la direzione delle
strutture istituite coi  provvedimenti  di  cui  all'articolo  6  nel
rispetto  dei  limiti  di cui all'articolo 26 comma 2, sono assunti a
contratto secondo le norme dell'articolo 12, e  come  tali  non  sono
inseriti nella pianta organica".
  2.  Il  comma  4  dell'articolo 25 della legge regionale 26/1994 e'
abrogato.