Art. 13. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 26/1994 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 26/1994 e' aggiunto il seguente: "3-bis. I dirigenti generali di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), nel numero necessario per la direzione delle strutture istituite coi provvedimenti di cui all'articolo 6 nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 26 comma 2, sono assunti a contratto secondo le norme dell'articolo 12, e come tali non sono inseriti nella pianta organica". 2. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 26/1994 e' abrogato.