Art. 14.
                          Norma transitoria
 
  1. In via transitoria, la pianta organica dei dirigenti generali di
cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) della  legge  regionale
26/1994 e' cosi' costituita:
   a)  segretario  generale  (articolo  16)  (equiparato al dirigente
generale con livello di funzione "B" di cui all'articolo  47  decreto
del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1972 n. 748 e successive
modificazioni). n. 2
   b) direttore  generale  (articolo  17)  (equiparato  al  dirigente
generale  con  livello di funzione "C" di cui all'articolo 47 decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n.  748  e  successive
modificazioni) n. 6
  Totale n. 8
  2. La pianta organica di cui al comma 1 e' progressivamente ridotta
col  collocamento  in  quiescenza  o  la  cessazione  del rapporto di
impiego per altre cause dei dirigenti generali in servizio alla  data
di entrata in vigore della presente legge.
  3.  I  dirigenti  generali  di cui al comma 2 possono optare per la
trasformazione del rapporto in incarico a contratto presso la Regione
ovvero, su indicazione della Regione, presso  gli  enti  strumentali,
dipendenti o vigilati dalla medesima, nel qual caso sono collocati di
diritto  in  aspettativa  senza  assegni  per  tutta  la durata dello
stesso, con diritto al trattamento  economico  da  definire  a  norma
dell'articolo  12,  comma  6,  della  legge  regionale  26/1994  come
modificato con  la  presente  legge  o  sulla  base  delle  norme  di
riferimento.   Il  periodo  di  aspettativa  e'  utile  ai  fini  del
trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianita' di servizio.
  4. Per i dirigenti generali di cui al comma 1  che  non  esercitino
l'opzione,  il trattamento economico retributivo fondamentale e' pari
al trattamento  economico  retributivo  fondamentale,  dei  dirigenti
generali  dello Stato, rispettivamente di livello di funzione B per i
segretari generali e C per i dirigenti generali, come determinato  ai
sensi  dell'articolo  2,  comma  5, della legge 6 marzo 1992 n. 216 e
successive modificazioni e integrazioni. Il  trattamento  accessorio,
in  conformita'  a  quanto  stabilito dalla legge regionale 12 aprile
1995 n. 27 (disposizioni in materia di indennita' di funzione  per  i
dirigenti  generali),  e' pari all'importo massimo dell'indennita' di
funzione o posizione, o comunque del trattamento accessorio, previsto
dal  relativo  contratto  collettivo  nazionale   per   i   dirigenti
regionali, maggiorato del 30 per cento per i segretari generali e del
20 per cento per gli altri dirigenti generali.