Art. 14. Norma transitoria 1. In via transitoria, la pianta organica dei dirigenti generali di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 26/1994 e' cosi' costituita: a) segretario generale (articolo 16) (equiparato al dirigente generale con livello di funzione "B" di cui all'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748 e successive modificazioni). n. 2 b) direttore generale (articolo 17) (equiparato al dirigente generale con livello di funzione "C" di cui all'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748 e successive modificazioni) n. 6 Totale n. 8 2. La pianta organica di cui al comma 1 e' progressivamente ridotta col collocamento in quiescenza o la cessazione del rapporto di impiego per altre cause dei dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I dirigenti generali di cui al comma 2 possono optare per la trasformazione del rapporto in incarico a contratto presso la Regione ovvero, su indicazione della Regione, presso gli enti strumentali, dipendenti o vigilati dalla medesima, nel qual caso sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni per tutta la durata dello stesso, con diritto al trattamento economico da definire a norma dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 26/1994 come modificato con la presente legge o sulla base delle norme di riferimento. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianita' di servizio. 4. Per i dirigenti generali di cui al comma 1 che non esercitino l'opzione, il trattamento economico retributivo fondamentale e' pari al trattamento economico retributivo fondamentale, dei dirigenti generali dello Stato, rispettivamente di livello di funzione B per i segretari generali e C per i dirigenti generali, come determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992 n. 216 e successive modificazioni e integrazioni. Il trattamento accessorio, in conformita' a quanto stabilito dalla legge regionale 12 aprile 1995 n. 27 (disposizioni in materia di indennita' di funzione per i dirigenti generali), e' pari all'importo massimo dell'indennita' di funzione o posizione, o comunque del trattamento accessorio, previsto dal relativo contratto collettivo nazionale per i dirigenti regionali, maggiorato del 30 per cento per i segretari generali e del 20 per cento per gli altri dirigenti generali.