Art. 15.
       Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 26/1994
 
  1.  All'articolo  26  della  legge regionale 26/1994 e' aggiunto il
seguente comma:
  "2. I dipartimenti e le direzioni centrali di  cui  all'articolo  5
comma  1, n. 1) compresa la direzione centrale affidata al segretario
generale della Giunta  regionale,  non  possono  eccedere  il  numero
complessivo di 12".