Art. 15. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 26/1994 1. All'articolo 26 della legge regionale 26/1994 e' aggiunto il seguente comma: "2. I dipartimenti e le direzioni centrali di cui all'articolo 5 comma 1, n. 1) compresa la direzione centrale affidata al segretario generale della Giunta regionale, non possono eccedere il numero complessivo di 12".