Art. 16. Norme di prima applicazione. Verifica dei risultati e adeguamento degli assetti organizzativi 1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla verifica dei risultati conseguiti e, quindi, tenendo conto della necessaria rispondenza dell'organizzazione regionale a criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dell'attivita' amministrativa, apportano con atti amministrativi le opportune rettifiche e i correttivi necessari relativamente agli assetti organizzativi di cui all'articolo 10 della legge regionale 26/1994 e alle competenze proprie delle singole strutture. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi' 20 maggio 1997 MORI