Art. 16.
         Norme di prima applicazione. Verifica dei risultati
              e adeguamento degli assetti organizzativi
 
  1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle
rispettive  competenze,  provvedono,  entro  sei  mesi  dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alla verifica  dei  risultati
conseguiti  e,  quindi,  tenendo  conto  della necessaria rispondenza
dell'organizzazione regionale a criteri di  efficienza,  efficacia  e
buon  andamento  dell'attivita'  amministrativa,  apportano  con atti
amministrativi le  opportune  rettifiche  e  i  correttivi  necessari
relativamente agli assetti organizzativi di cui all'articolo 10 della
legge  regionale  26/1994  e  alle  competenze  proprie delle singole
strutture.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
   Data a Genova, addi' 20 maggio 1997
                                MORI