Art. 2.
       Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26/1994
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale  26/1994,  dopo
le  parole  "attivita'  svolta" sono inserite le parole "e sugli atti
emanati".
  2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale  26/1994,  dopo
le  parole "la realizzazione degli obiettivi" sono inserite le parole
"acquisite preventivamente,  per  i  dirigenti,  le  valutazioni  del
direttore generale,".
  3.  Al  comma  5 dell'articolo 3 della legge regionale 26/1994, nel
secondo periodo, le parole "rispettivamente del segretariato generale
o  della  direzione  generale"  sono  sostituite  dalle  parole  "del
Segretario generale competente".