Art. 2. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26/1994 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26/1994, dopo le parole "attivita' svolta" sono inserite le parole "e sugli atti emanati". 2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 26/1994, dopo le parole "la realizzazione degli obiettivi" sono inserite le parole "acquisite preventivamente, per i dirigenti, le valutazioni del direttore generale,". 3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 26/1994, nel secondo periodo, le parole "rispettivamente del segretariato generale o della direzione generale" sono sostituite dalle parole "del Segretario generale competente".