Art. 3.
     Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 26/1994
 
  1.  L'articolo  4  della  legge regionale 26/1994 e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 4. (Atti di competenza della dirigenza). - 1.  Le  competenze
della  dirigenza sono individuate sulla base delle disposizioni della
presente legge.
  2.  Rientra  nelle  attribuzioni  dei  dirigenti  generali  e   dei
dirigenti,   l'adozione   degli  atti,  anche  a  rilevanza  esterna,
finalizzati allo svolgimento dei compiti ed al  raggiungimento  degli
obiettivi  loro  assegnati e di competenza della struttura alla quale
sono preposti.
  3. Gli atti  amministrativi  di  competenza  della  dirigenza  sono
individuati  dalla  Giunta  regionale  o  dall'Ufficio  di Presidenza
secondo le rispettive competenze,  avuto  riguardo,  con  riferimento
agli  atti  da  attribuire  alla competenza dei dirigenti generali, a
quelli aventi natura interdisciplinare ovvero particolare rilevanza e
complessita'.
  Gli atti  diventano  esecutivi  secondo  la  normativa  vigente  in
materia  di  controlli  sugli atti amministrativi della Regione e non
sono soggetti ad avocazione da parte degli organi  politici,  se  non
per  particolari  motivi  di  necessita'  ed  urgenza, specificamente
indicati nel provvedimento di avocazione.
  4. I dirigenti generali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive
competenze, determinate dalla  Giunta  regionale  e  dall'Ufficio  di
Presidenza,  attestano  in  calce  ad  ogni proposta di deliberazione
sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale, della  Giunta  e
dell'Ufficio  di Presidenza, la regolarita' amministrativa, tecnica e
contabile,  sotto  il  profilo  della  legittimita'  dell'atto.  Tali
dirigenti  rispondono  in  via  amministrativa e contabile dei pareri
espressi".