Art. 3. Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 26/1994 1. L'articolo 4 della legge regionale 26/1994 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. (Atti di competenza della dirigenza). - 1. Le competenze della dirigenza sono individuate sulla base delle disposizioni della presente legge. 2. Rientra nelle attribuzioni dei dirigenti generali e dei dirigenti, l'adozione degli atti, anche a rilevanza esterna, finalizzati allo svolgimento dei compiti ed al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati e di competenza della struttura alla quale sono preposti. 3. Gli atti amministrativi di competenza della dirigenza sono individuati dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza secondo le rispettive competenze, avuto riguardo, con riferimento agli atti da attribuire alla competenza dei dirigenti generali, a quelli aventi natura interdisciplinare ovvero particolare rilevanza e complessita'. Gli atti diventano esecutivi secondo la normativa vigente in materia di controlli sugli atti amministrativi della Regione e non sono soggetti ad avocazione da parte degli organi politici, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione. 4. I dirigenti generali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, determinate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza, attestano in calce ad ogni proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale, della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza, la regolarita' amministrativa, tecnica e contabile, sotto il profilo della legittimita' dell'atto. Tali dirigenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".