Art. 4. Modificazioni del Capo II 1. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 26/1994 sono sostituiti dai seguenti: "Art. 5. (Articolazione delle strutture regionali). - 1. L'organizzazione della Regione si articola nelle seguenti strutture, facenti capo al Segretario generale del Consiglio regionale e al Segretario generale della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze: 1) Dipartimenti e Direzioni centrali; 2) Settori; 3) Servizi; 4) Uffici. 2. Il dipartimento e' l'aggregazione di diverse strutture che svolgono attivita' e funzioni complementari o connesse fra di loro, riconducibili ad unitarieta' di scopi, obiettivi e competenze. Nell'ambito del dipartimento sono definiti i programmi, i progetti e gli obiettivi che le singole strutture devono perseguire. 3. La direzione centrale comprende le strutture che svolgono funzioni generali di staff e di servizio, ovvero strutture amministrative generali, ovvero strutture di raccordo che integrano e costituiscono supporto alle attivita' dei dipartimenti. Essa opera anche in collegamento con strutture corrispondenti collocate presso i singoli dipartimenti. Alla direzione centrale si applicano, per quanto non diversamente previsto, le norme relative al dipartimento. 4. Il settore e' la struttura, eventualmente articolata in servizi ed uffici, preposta ad attivita' corrispondenti ad un'ampia sfera di competenze e di obiettivi e a distinti e complessi ambiti di intervento. 5. Il servizio e' la struttura, eventualmente articolata in uffici, preposta ad attivita' corrispondenti ad obiettivi riferiti al funzionamento e alla gestione di importanti risorse economiche ed umane. 6. L'ufficio e' la struttura preposta ad attivita' gestionali da svolgersi per ambiti definiti per quantita' e qualita' di prestazioni. 7. I dipartimenti e le direzioni centrali sono strutture sovraordinate ai settori, servizi e uffici dipendenti. Questi si articolano, in base alle specificita' del dipartimento o della direzione centrale di appartenenza, su non piu' di due livelli nell'ambito delle tre tipologie. Le strutture collocate al secondo livello sono sovraordinate a quelle di primo livello in esse ricomprese. 8. I dirigenti preposti alle strutture di piu' elevato livello ovvero, nel caso di strutture pluridirigenziali, i responsabili organizzativi delle stesse, sono, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinati ai dirigenti preposti alle strutture di livello inferiore in esse ricomprese o agli altri dirigenti della struttura ai fini dell'organizzazione complessiva dell'attivita', della tutela dell'unita' di indirizzo e del perseguimento degli obiettivi della Regione nelle materie di competenza. 9. Le strutture che svolgono funzioni di controllo interno, di cui all'articolo 3, operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica".