Art. 4.
                      Modificazioni del Capo II
 
  1. Gli articoli 5, 6, 7 e 8  della  legge  regionale  26/1994  sono
sostituiti dai seguenti:
  "Art.   5.   (Articolazione   delle   strutture  regionali).  -  1.
L'organizzazione della Regione si articola nelle seguenti  strutture,
facenti  capo  al  Segretario  generale  del Consiglio regionale e al
Segretario generale della Giunta  regionale,  secondo  le  rispettive
competenze:
   1) Dipartimenti e Direzioni centrali;
   2) Settori;
   3) Servizi;
   4) Uffici.
  2.  Il  dipartimento  e'  l'aggregazione  di  diverse strutture che
svolgono attivita' e funzioni complementari o connesse fra  di  loro,
riconducibili  ad  unitarieta'  di  scopi,  obiettivi  e  competenze.
Nell'ambito del dipartimento sono definiti i programmi, i progetti  e
gli obiettivi che le singole strutture devono perseguire.
  3.  La  direzione  centrale  comprende  le  strutture  che svolgono
funzioni  generali  di  staff  e  di   servizio,   ovvero   strutture
amministrative generali, ovvero strutture di raccordo che integrano e
costituiscono  supporto  alle  attivita' dei dipartimenti. Essa opera
anche in collegamento con strutture corrispondenti collocate presso i
singoli  dipartimenti.    Alla  direzione  centrale si applicano, per
quanto non diversamente previsto, le norme relative al dipartimento.
  4. Il settore e' la struttura, eventualmente articolata in  servizi
ed  uffici, preposta ad attivita' corrispondenti ad un'ampia sfera di
competenze e  di  obiettivi  e  a  distinti  e  complessi  ambiti  di
intervento.
  5. Il servizio e' la struttura, eventualmente articolata in uffici,
preposta   ad  attivita'  corrispondenti  ad  obiettivi  riferiti  al
funzionamento e alla gestione di  importanti  risorse  economiche  ed
umane.
  6.  L'ufficio  e'  la struttura preposta ad attivita' gestionali da
svolgersi  per  ambiti  definiti  per   quantita'   e   qualita'   di
prestazioni.
  7.   I   dipartimenti   e  le  direzioni  centrali  sono  strutture
sovraordinate ai settori, servizi  e  uffici  dipendenti.  Questi  si
articolano,  in  base  alle  specificita'  del  dipartimento  o della
direzione centrale di  appartenenza,  su  non  piu'  di  due  livelli
nell'ambito  delle  tre  tipologie. Le strutture collocate al secondo
livello  sono  sovraordinate  a  quelle  di  primo  livello  in  esse
ricomprese.
  8.  I  dirigenti  preposti  alle  strutture di piu' elevato livello
ovvero, nel  caso  di  strutture  pluridirigenziali,  i  responsabili
organizzativi   delle   stesse,   sono,   limitatamente  alla  durata
dell'incarico, sovraordinati ai dirigenti preposti alle strutture  di
livello  inferiore  in  esse  ricomprese o agli altri dirigenti della
struttura ai  fini  dell'organizzazione  complessiva  dell'attivita',
della  tutela  dell'unita'  di  indirizzo  e  del perseguimento degli
obiettivi della Regione nelle materie di competenza.
  9. Le strutture che svolgono funzioni di controllo interno, di  cui
all'articolo  3,  operano  in  posizione  di  autonomia  e rispondono
esclusivamente agli organi di direzione politica".