Art. 5.
      Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 26/1994
 
  1.  I  commi  2  e 3 dell'articolo 11 della legge regionale 26/1994
sono sostituiti dai seguenti:
   "2. La qualifica di dirigente generale si  articola  nei  seguenti
livelli di funzione connessi con l'incarico attribuito:
    a) segretario generale;
    b) direttore generale.
   3.  In  caso  di  assenza o impedimento, i dirigenti generali sono
sostituiti  nelle  loro  funzioni  da  un  altro  dirigente  generale
individuato  dall'Ufficio  di  Presidenza  e  dalla Giunta regionale,
secondo le rispettive competenze.
   4. La sostituzione dei dirigenti delle  strutture  e'  decisa  dal
dirigente generale competente:
    a)  per  singoli  compiti,  nell'ambito del personale dell'ottava
qualifica  funzionale  operante  nel  dipartimento,  sulla  base   di
appositi  criteri  individuati  dalla  Giunta  regionale, con diritto
all'indennita' per lo svolgimento di  attivita'  pluridisciplinari  e
complesse;
    b)  nei  casi  di  precaria  assenza o di impedimento temporaneo,
nell'ambito del personale dell'ottava qualifica  funzionale  operante
nel  dipartimento,  con  preferenza  per  quello che svolge attivita'
pluridisciplinari e complesse;
    c) nei casi di malattia o di altra assenza diversa dalle ferie di
cui si possa prevedere il  prolungamento  oltre  i  quindici  giorni,
nell'ambito  del  personale  dirigente  o,  in  via  eccezionale, del
personale di cui alla lettera b) applicando le  disposizioni  di  cui
all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29".