Art. 5. Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 26/1994 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge regionale 26/1994 sono sostituiti dai seguenti: "2. La qualifica di dirigente generale si articola nei seguenti livelli di funzione connessi con l'incarico attribuito: a) segretario generale; b) direttore generale. 3. In caso di assenza o impedimento, i dirigenti generali sono sostituiti nelle loro funzioni da un altro dirigente generale individuato dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze. 4. La sostituzione dei dirigenti delle strutture e' decisa dal dirigente generale competente: a) per singoli compiti, nell'ambito del personale dell'ottava qualifica funzionale operante nel dipartimento, sulla base di appositi criteri individuati dalla Giunta regionale, con diritto all'indennita' per lo svolgimento di attivita' pluridisciplinari e complesse; b) nei casi di precaria assenza o di impedimento temporaneo, nell'ambito del personale dell'ottava qualifica funzionale operante nel dipartimento, con preferenza per quello che svolge attivita' pluridisciplinari e complesse; c) nei casi di malattia o di altra assenza diversa dalle ferie di cui si possa prevedere il prolungamento oltre i quindici giorni, nell'ambito del personale dirigente o, in via eccezionale, del personale di cui alla lettera b) applicando le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29".