Art. 6.
                     Istituzione delle strutture
 
  1. L'Ufficio di Presidenza e la Giunta  regionale,  per  quanto  di
rispettiva competenza, provvedono all'istituzione e alla collocazione
delle  strutture,  alla  declaratoria  delle relative funzioni e alla
definizione delle rispettive missioni, secondo le  procedure  di  cui
all'articolo 10.