Art. 6.
     Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 26/1994
 
  1.  L'articolo  12  della legge regionale 26/1994 e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 12.  (Funzioni  dirigenziali  generali).  -  1.  Le  funzioni
dirigenziali  generali,  nei  due  livelli  previsti,  e  i  relativi
incarichi sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza  e  dalla  Giunta
regionale,  per  quanto  di rispettiva competenza e nei limiti di cui
all'articolo 26  comma  2,  improrogabilmente  entro  un  mese  dalla
vacanza,  a  dipendenti  con  almeno  cinque  anni  di  anzianita' in
qualifica dirigenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e
che  ne  abbiano  fatto   domanda,   ovvero   a   soggetti   estranei
all'amministrazione  regionale,  in  possesso dei requisiti di cui ai
commi 2 e 3.
   2. I  dirigenti  di  cui  al  comma  1  devono  essere  dotati  di
professionalita'  adeguata  al posto da ricoprire e agli obiettivi da
conseguire, essere in possesso  di  diploma  di  laurea,  nonche'  di
attitudine all'alta direzione.
   3.  I dirigenti generali estranei al ruolo dei dirigenti regionali
sono scelti fra i dirigenti di ruolo  di  amministrazioni  pubbliche,
fra  esperti  di  particolare qualificazione in possesso di requisiti
fissati con deliberazione della Giunta regionale, ovvero fra soggetti
che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o  aziende
pubbliche   e   private   con  esperienza  acquisita  per  almeno  un
quinquennio in qualifiche dirigenziali, o nel settori della ricerca e
docenza universitaria, delle  magistrature  e  dell'avvocatura  dello
Stato.
   4.  Il  ''curriculum''  in  base al quale e' effettuata la nomina,
contenente tutte le indicazioni necessarie a dimostrare la competenza
e l'esperienza del prescelto ed i risultati  da  lui  realizzati  nel
corso  della carriera, e' preventivamente trasmesso per conoscenza ai
consiglieri regionali.
   5. I  dirigenti  generali  provenienti  dal  ruolo  dei  dirigenti
regionali  non  possono  cumulare  indennita', compensi e emolumenti,
comunque  denominati,  anche  se  pensionabili,  con  altri  analoghi
trattamenti  economici  accessori, salvo il diritto di opzione per il
trattamento piu' favorevole.
   6. L'attribuzione delle funzioni e del relativo  incarico  avviene
con  contratto  di  diritto  privato  per  un periodo non superiore a
cinque anni, rinnovabile, di norma, per una sola volta. Gli incarichi
possono variare nel corso del contratto, sono comunque  confermati  o
variati ad inizio di legislatura e, fino all'attribuzione successiva,
continuano ad essere esercitati dai precedenti titolari. Al personale
interessato  si  applicano,  per  tutta  la  durata del contratto, le
disposizioni  in  materia  di  responsabilita'  e di incompatibilita'
previste per i dirigenti di ruolo, ed e' corrisposto  un  trattamento
economico   onnicomprensivo  concordato  fra  le  parti  avendo  come
riferimento le retribuzioni apicali  della  dirigenza  pubblica  e  i
valori  medi  di  mercato.  Qualora si tratti di personale dipendente
dalla Regione, esso e' collocato  di  diritto  in  aspettativa  senza
assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa
e'  utile  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e previdenza e
dell'anzianita' di servizio.
   7. Non possono essere nominati dirigenti generali coloro  i  quali
si  trovino  in  una delle condizioni previste dalla legge 18 gennaio
1992 n. 16 (norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e
gli Enti locali) e successive modificazioni e  integrazioni,  nonche'
coloro  i quali hanno rivestito, nell'anno immediatamente precedente,
la  carica  di  Presidente  della  Giunta  regionale,   Assessore   e
Consigliere regionale".