Art. 6. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 26/1994 1. L'articolo 12 della legge regionale 26/1994 e' sostituito dal seguente: "Art. 12. (Funzioni dirigenziali generali). - 1. Le funzioni dirigenziali generali, nei due livelli previsti, e i relativi incarichi sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza e nei limiti di cui all'articolo 26 comma 2, improrogabilmente entro un mese dalla vacanza, a dipendenti con almeno cinque anni di anzianita' in qualifica dirigenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che ne abbiano fatto domanda, ovvero a soggetti estranei all'amministrazione regionale, in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. 2. I dirigenti di cui al comma 1 devono essere dotati di professionalita' adeguata al posto da ricoprire e agli obiettivi da conseguire, essere in possesso di diploma di laurea, nonche' di attitudine all'alta direzione. 3. I dirigenti generali estranei al ruolo dei dirigenti regionali sono scelti fra i dirigenti di ruolo di amministrazioni pubbliche, fra esperti di particolare qualificazione in possesso di requisiti fissati con deliberazione della Giunta regionale, ovvero fra soggetti che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali, o nel settori della ricerca e docenza universitaria, delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato. 4. Il ''curriculum'' in base al quale e' effettuata la nomina, contenente tutte le indicazioni necessarie a dimostrare la competenza e l'esperienza del prescelto ed i risultati da lui realizzati nel corso della carriera, e' preventivamente trasmesso per conoscenza ai consiglieri regionali. 5. I dirigenti generali provenienti dal ruolo dei dirigenti regionali non possono cumulare indennita', compensi e emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, con altri analoghi trattamenti economici accessori, salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole. 6. L'attribuzione delle funzioni e del relativo incarico avviene con contratto di diritto privato per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, di norma, per una sola volta. Gli incarichi possono variare nel corso del contratto, sono comunque confermati o variati ad inizio di legislatura e, fino all'attribuzione successiva, continuano ad essere esercitati dai precedenti titolari. Al personale interessato si applicano, per tutta la durata del contratto, le disposizioni in materia di responsabilita' e di incompatibilita' previste per i dirigenti di ruolo, ed e' corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo concordato fra le parti avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica e i valori medi di mercato. Qualora si tratti di personale dipendente dalla Regione, esso e' collocato di diritto in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianita' di servizio. 7. Non possono essere nominati dirigenti generali coloro i quali si trovino in una delle condizioni previste dalla legge 18 gennaio 1992 n. 16 (norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali) e successive modificazioni e integrazioni, nonche' coloro i quali hanno rivestito, nell'anno immediatamente precedente, la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale".