Art. 7.
             Segretario generale del Consiglio regionale
 
  1.  Il  Segretario  generale  del  Consiglio  regionale assicura al
Consiglio e all'Ufficio di Presidenza il supporto per  l'espletamento
delle  loro  funzioni. Esso e' scelto fra i dirigenti generali con le
modalita' di cui all'articolo 12.