Art. 8. Segretario generale della Giunta regionale 1. Il Segretario generale della Giunta regionale assicura agli organi politici della Regione il supporto per l'esercizio delle funzioni di programmazione generale, di pianificazione e di iniziativa legislativa. Indirizza e coordina le attivita' regionali per gli scopi e gli obiettivi fissati negli atti programmatori regionali e verifica il raggiungimento dei risultati complessivi. Esso e' scelto fra i dirigenti generali con le modalita' di cui all'articolo 12 ed e' preposto ad una delle Direzioni centrali. 2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il Segretario generale e' coadiuvato dal Comitato di Direzione, composto dai dirigenti generali preposti alle direzioni centrali e ai dipartimenti della Giunta regionale". 2. L'articolo 9 della legge regionale 26/1994 e' abrogato. 3. L'articolo 10 della legge regionale 26/1994 e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Definizione degli assetti organizzativi). - 1. I Segretari generali del Consiglio e della Giunta regionale, sentiti i Direttori generali competenti, propongono rispettivamente all'Ufficio di Presidenza e alla Giunta regionale la definizione dei propri assetti organizzativi complessivi nonche' le modifiche che si rendessero in seguito necessarie. 2. La proposta di cui al comma 1 tiene conto dei seguenti criteri: a) nazionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni; b) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure; c) verifica dei carichi di lavoro; d) efficacia e trasparenza del processo decisionale; e) omogeneita' e complementarieta' delle funzioni svolte. 3. Gli assetti organizzativi previsti da disposizioni legislative possono essere modificati con le procedure di cui ai commi i e 2".