Art. 8.
             Segretario generale della Giunta regionale
 
  1.  Il  Segretario  generale  della  Giunta regionale assicura agli
organi politici della  Regione  il  supporto  per  l'esercizio  delle
funzioni   di   programmazione   generale,  di  pianificazione  e  di
iniziativa legislativa.  Indirizza e coordina le attivita'  regionali
per  gli  scopi  e  gli  obiettivi  fissati  negli atti programmatori
regionali e verifica il  raggiungimento  dei  risultati  complessivi.
Esso  e'  scelto  fra  i  dirigenti  generali con le modalita' di cui
all'articolo 12 ed e' preposto ad una delle Direzioni centrali.
  2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma  1  il  Segretario
generale  e'  coadiuvato  dal  Comitato  di  Direzione,  composto dai
dirigenti generali preposti alle direzioni centrali e ai dipartimenti
della Giunta regionale".
  2. L'articolo 9 della legge regionale 26/1994 e' abrogato.
  3. L'articolo 10 della legge regionale 26/1994  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.   10  (Definizione  degli  assetti  organizzativi).  -  1.  I
Segretari generali del Consiglio e della Giunta regionale, sentiti  i
Direttori generali competenti, propongono rispettivamente all'Ufficio
di  Presidenza  e  alla  Giunta  regionale  la definizione dei propri
assetti  organizzativi  complessivi  nonche'  le  modifiche  che   si
rendessero in seguito necessarie.
   2.  La  proposta  di  cui  al  comma  1  tiene  conto dei seguenti
criteri:
    a) nazionalizzazione della  distribuzione  delle  competenze,  ai
fini della eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
    b)  diminuzione  dei  costi  amministrativi  e  speditezza  delle
procedure;
    c) verifica dei carichi di lavoro;
    d) efficacia e trasparenza del processo decisionale;
    e) omogeneita' e complementarieta' delle funzioni svolte.
  3. Gli assetti organizzativi previsti da  disposizioni  legislative
possono essere modificati con le procedure di cui ai commi i e 2".