Art. 8. Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 26/1994 1. L'articolo 15 della legge regionale 26/1994 e' sostituito dal seguente: "Art. 15. (Incarichi di dirigenza). - 1. Gli incarichi di dirigenza, riferiti alla diversa articolazione delle strutture; sono attribuiti dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, su proposta del segretario generale, sentito il parere dei direttori generali interessati, a dirigenti di ruolo in servizio presso la Regione. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti con provvedimento motivato, con riferimento alla professionalita' e all'esperienza necessarie per ricoprire il posto, in relazione agli obiettivi che la Regione si propone di raggiungere, nonche' in relazione ai risultati conseguiti dal dirigente nei precedenti incarichi. A tal fine, per gli incarichi di direzione dei settori, e' richiesta un'anzianita' di ruolo in un livello dirigenziale presso pubbliche amministrazioni di almeno cinque anni. In sede di prima applicazione della presente legge, la valutazione tiene conto, in luogo dei risultati conseguiti, dell'esperienza acquisita dai singoli dirigenti nel precedente ordinamento. 3. Gli incarichi di dirigenza sono attribuiti di norma per la durata della legislatura in corso e, compatibilmente con la professionalita' rivestita dall'interessato, sono soggetti a rotazione alla loro scadenza. 4. Agli incarichi di dirigenza e' correlata, nei limiti di importo previsti dal relativo contratto nazionale, una retribuzione di posizione riferita alla graduazione delle funzioni operata dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, avuto riguardo alla tipologia di struttura diretta, alla rilevanza e all'ampiezza dei compiti, alla professionalita' richiesta e alle conseguenti responsabilita'".