Art. 8.
     Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 26/1994
 
  1. L'articolo 15 della legge regionale 26/1994  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.   15.  (Incarichi  di  dirigenza).  -  1.  Gli  incarichi  di
dirigenza, riferiti alla diversa articolazione delle strutture;  sono
attribuiti  dall'Ufficio  di  Presidenza  e  dalla  Giunta regionale,
nell'ambito delle rispettive competenze, su proposta  del  segretario
generale,  sentito  il  parere  dei direttori generali interessati, a
dirigenti di ruolo in servizio presso la Regione.
  2.  Gli  incarichi  di  cui  al  comma  1   sono   attribuiti   con
provvedimento  motivato,  con  riferimento  alla  professionalita'  e
all'esperienza necessarie per ricoprire il posto, in  relazione  agli
obiettivi  che  la  Regione  si  propone  di  raggiungere, nonche' in
relazione  ai  risultati  conseguiti  dal  dirigente  nei  precedenti
incarichi. A tal fine, per gli incarichi di direzione dei settori, e'
richiesta  un'anzianita'  di  ruolo in un livello dirigenziale presso
pubbliche amministrazioni di almeno cinque anni.  In  sede  di  prima
applicazione  della  presente  legge,  la valutazione tiene conto, in
luogo dei risultati conseguiti, dell'esperienza acquisita dai singoli
dirigenti nel precedente ordinamento.
  3. Gli incarichi di dirigenza  sono  attribuiti  di  norma  per  la
durata   della   legislatura  in  corso  e,  compatibilmente  con  la
professionalita'  rivestita   dall'interessato,   sono   soggetti   a
rotazione alla loro scadenza.
  4.  Agli incarichi di dirigenza e' correlata, nei limiti di importo
previsti  dal  relativo  contratto  nazionale,  una  retribuzione  di
posizione  riferita  alla  graduazione  delle  funzioni operata dalla
Giunta regionale e  dall'Ufficio  di  Presidenza,  nell'ambito  delle
rispettive  competenze,  avuto  riguardo  alla tipologia di struttura
diretta,   alla   rilevanza   e   all'ampiezza   dei   compiti,  alla
professionalita' richiesta e alle conseguenti responsabilita'".