Art. 9. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 26/1994 1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 26/1994 le parole "preposto alla Direzione generale" sono sostituite dalle parole "della Giunta". 2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge regionale 26/1994 le parole "direttori di dipartimento e dirigente generale con funzioni di staff" sono sostituite con le seguenti: "direttori generali". 3. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 16 della legge regionale 26/1994 le parole "con diritto di parola" sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "con facolta' di intervenire nella discussione e di far constatare a verbale il proprio motivato parere".