Art. 9.
       Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 26/1994
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 16 della  legge  regionale  26/1994  le
parole  "preposto  alla  Direzione  generale"  sono  sostituite dalle
parole "della Giunta".
  2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge regionale 26/1994 le
parole "direttori di dipartimento e dirigente generale  con  funzioni
di staff" sono sostituite con le seguenti: "direttori generali".
  3. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 16 della legge regionale 26/1994 le
parole  "con  diritto  di parola" sono soppresse, e sono aggiunte, in
fine, le seguenti: "con facolta' di intervenire nella  discussione  e
di far constatare a verbale il proprio motivato parere".