Art. 3.
       Condizioni per l'erogazione dei contributi straordinari
 
  1.  L'erogazione  dei  contributi straordinari di cui all'art. 1 e'
subordinata ad atto sottoscritto, ai sensi dell'art. 4 della legge  4
gennaio  1968,  n.  15  (Norme  sulla documentazione amministrativa e
sulla  legalizzazione  ed  autenticazione  di  firme)  e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  dal  legale  rappresentante  o  dal
proprietario delle aziende indicate  negli  allegati  A)  e  B)  alla
presente  legge,  attestante  la  veridicita' dei dati trasmessi agli
uffici regionali del competente settore nonche' la mancata  fruizione
di  provvidenze  disposte  da  altri  enti a titolo di concorso nelle
spese sostenute per le maggiori percorrenze dovute alle cause di  cui
ai commi 1 e 2 dell'art. 1.