Art. 3. Condizioni per l'erogazione dei contributi straordinari 1. L'erogazione dei contributi straordinari di cui all'art. 1 e' subordinata ad atto sottoscritto, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme) e successive modificazioni ed integrazioni, dal legale rappresentante o dal proprietario delle aziende indicate negli allegati A) e B) alla presente legge, attestante la veridicita' dei dati trasmessi agli uffici regionali del competente settore nonche' la mancata fruizione di provvidenze disposte da altri enti a titolo di concorso nelle spese sostenute per le maggiori percorrenze dovute alle cause di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1.