Art. 4.
                          Norma finanziaria
 
  1.   E'  autorizzata  per  l'esercizio  finanziario  1997,  per  le
finalita' previste dall'art. 1, la spesa  di  parte  corrente  di  L.
616.093.852.
  2.  All'onere  di  L.  1.616.093.852 di cui al comma 1, si provvede
mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  finanziaria  di
competenza  e  di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese
correnti per l'adempimento di funzioni  normali  derivanti  da  nuovi
provvedimenti  legislativi"  iscritto  al  capitolo 5.2.1.1.546 dello
stato  di  previsione  delle  spese  del  bilancio  per   l'esercizio
finanziario 1997.
  3.   Allo   stato  di  previsione  delle  spese  del  bilancio  per
l'esercizio finanziario 1997 e' apportata la seguente vanazione:
   all'ambito 4, settore 2, obiettivo  1  e'  istituito  il  capitolo
4.2.1.1.4292  "Contributi  straordinari  alle  aziende  di  trasporto
pubblico locale per le  maggiori  percorrenze  causate  dagli  eventi
calamitosi  verificatisi  in  Lombardia nel 1993, 1994 e 1995" con la
dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.616.093.852".