Art. 4. Norma finanziaria 1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, per le finalita' previste dall'art. 1, la spesa di parte corrente di L. 616.093.852. 2. All'onere di L. 1.616.093.852 di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997. 3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e' apportata la seguente vanazione: all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1 e' istituito il capitolo 4.2.1.1.4292 "Contributi straordinari alle aziende di trasporto pubblico locale per le maggiori percorrenze causate dagli eventi calamitosi verificatisi in Lombardia nel 1993, 1994 e 1995" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.616.093.852".