Art. 2. Criteri di ripartizione del contributo 1. Il contributo e' cosi' ripartito: ai comuni l'87 per cento; alle province il 12 per cento; alle comunita' montane l'1 per cento. 2. All'interno di ciascuna categoria di enti il contributo e' ripartito: a) per il 10 per cento in parti uguali fra gli enti destinatari; b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun ente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT; c) per il 60 per cento in proporzione alla spesa per il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, come risultante dal certificato del conto consuntivo per il penultimo anno precedente quello di ripartizione; gli enti che non hanno tempestivamente presentato il certificato del conto consuntivo sono esclusi dall'assegnazione della quota di cui alla presente lettera. 3. All'erogazione del contributo si provvede con le modalita' stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 e dall'articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6. 4. Per l'anno 1997, il decreto di ripartizione del contributo e' emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.