Art. 2.
               Criteri di ripartizione del contributo
 
  1. Il contributo e' cosi' ripartito: ai comuni l'87 per cento; alle
province il 12 per cento; alle comunita' montane l'1 per cento.
  2. All'interno di ciascuna  categoria  di  enti  il  contributo  e'
ripartito:
   a) per il 10 per cento in parti uguali fra gli enti destinatari;
   b)  per  il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente
in ciascun ente al 31 dicembre del penultimo anno  precedente  quello
di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
   c)  per il 60 per cento in proporzione alla spesa per il personale
a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, come risultante  dal
certificato  del  conto  consuntivo  per il penultimo anno precedente
quello di  ripartizione;  gli  enti  che  non  hanno  tempestivamente
presentato   il   certificato   del  conto  consuntivo  sono  esclusi
dall'assegnazione della quota di cui alla presente lettera.
  3.  All'erogazione  del  contributo  si  provvede  con le modalita'
stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n.  25
e dall'articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.
  4.  Per  l'anno  1997, il decreto di ripartizione del contributo e'
emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.