Art. 10.
 Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 15 del 1992
 
  1. L'articolo 13 della legge regionale n. 15 del 1992 e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 13 (Verifica delle condizioni cliniche ed economiche).  -  1.
Le  condizioni  cliniche  ed  economiche delle persone che godono dei
sussidi sono soggette alle verifiche indicate nel piano  d'intervento
di cui al precedente articolo 6.
  2.  I  comuni  di  residenza degli assistiti accertano annualmente,
mediante dichiarazione di responsabilita' dei beneficiari,  tutori  o
curatori,  la  sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo alla
concessione del sussidio.
  3. Con la stessa  cadenza  richiedono  all'Azienda  USL  competente
l'accertamento delle condizioni cliniche.
  4.   Le   modifiche  intervenute  sono  comunicate  all'Assessorato
dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale  per  l'aggiornamento
del fondo di cui all'articolo 9.".