Art. 10. Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 15 del 1992 1. L'articolo 13 della legge regionale n. 15 del 1992 e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Verifica delle condizioni cliniche ed economiche). - 1. Le condizioni cliniche ed economiche delle persone che godono dei sussidi sono soggette alle verifiche indicate nel piano d'intervento di cui al precedente articolo 6. 2. I comuni di residenza degli assistiti accertano annualmente, mediante dichiarazione di responsabilita' dei beneficiari, tutori o curatori, la sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del sussidio. 3. Con la stessa cadenza richiedono all'Azienda USL competente l'accertamento delle condizioni cliniche. 4. Le modifiche intervenute sono comunicate all'Assessorato dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale per l'aggiornamento del fondo di cui all'articolo 9.".