Art. 12. Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale, n. 15 del 1992 Norma transitoria 1. L'articolo 14 della legge n. 15 del 1992 e' abrogato. In via transitoria, le Commissioni di cui allo stesso articolo provvedono all'esame delle domande giacenti presso le sedi indicate e pervenute fino al giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge. 2. Una volta esaurito l'esame delle domande di cui al precedente comma, le Commissioni decadono. 3. I componenti delle Commissioni, ad eccezione di quelli dl cui alla lettera d) dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1992 se dipendenti dal Servizio Sanitario Regionale, svolgono i lavori al di fuori del normale orario di servizio. 4. Ai suddetti componenti, con l'eccezione di quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1992 spetta, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 14, un compenso di lire 5.000 per ogni pratica esaminata e definita