Art. 12.
 Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale, n. 15 del 1992
                          Norma transitoria
 
  1. L'articolo 14 della legge n. 15 del 1992  e'  abrogato.  In  via
transitoria,  le  Commissioni  di cui allo stesso articolo provvedono
all'esame delle domande giacenti presso le sedi indicate e  pervenute
fino al giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge.
  2.  Una  volta  esaurito l'esame delle domande di cui al precedente
comma, le Commissioni decadono.
  3. I componenti delle Commissioni, ad eccezione di  quelli  dl  cui
alla lettera d) dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1992
se  dipendenti dal Servizio Sanitario Regionale, svolgono i lavori al
di fuori del normale orario di servizio.
  4. Ai suddetti componenti, con l'eccezione di quelli  di  cui  alla
lettera  d)  dell'articolo  14  della  legge regionale n. 15 del 1992
spetta, in aggiunta a quanto  previsto  ai  sensi  del  comma  5  del
medesimo  articolo  14,  un  compenso  di lire 5.000 per ogni pratica
esaminata e definita