Art. 17.
                          Norma finanziaria
 
  1. Gli oneri derivanti da'll'applicazione degli articoli  11  e  12
della  presente  legge  valutati,  rispettivamente, in lire 2.000.000
annue e in  lire  40.000.000  per  l'anno  1997,  fanno  carico  allo
stanziamento  iscritto  in  conto  del  capitolo  02102  del bilancio
pluriennale della Regione per gli  anni  1997-1999  e  a  quello  del
capitolo  corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
  2.  Gli oneri relativi all'attuazione dell'articolo 15 fanno carico
ai bilanci dei Comuni a valere sui trasferimenti spettanti sui  fondi
relativi al programma dei servizi socio-assistenziali.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione.
   Data a Cagliari, addi' 30 maggio 1997
 
                               PALOMBA