Art. 17. Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti da'll'applicazione degli articoli 11 e 12 della presente legge valutati, rispettivamente, in lire 2.000.000 annue e in lire 40.000.000 per l'anno 1997, fanno carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 02102 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997-1999 e a quello del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi. 2. Gli oneri relativi all'attuazione dell'articolo 15 fanno carico ai bilanci dei Comuni a valere sui trasferimenti spettanti sui fondi relativi al programma dei servizi socio-assistenziali. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addi' 30 maggio 1997 PALOMBA