Art. 10.
             Funzionamento della Commissione paritetica
                (articolo 43 dello Statuto siciliano)
 
  1.  A ciascuno dei componenti di nomina regionale della Commissione
di cui all'articolo 43 dello Statuto siciliano,  a  decorrere  dal  1
gennaio  1997,  e'  corrisposta,  in aggiunta al rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione ai  lavori  della  Commissione  ed  a
quelli  di organismi tecnici ad essi attinenti, una indennita' pari a
quella percepita dagli assessori regionali.
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e'  autorizzata,  per
l'esercizio  finanziario  1997, la spesa di lire 200 milioni. Per gli
esercizi successivi l'onere sara' determinato a  norma  dell'articolo
4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
  3.  All'onere  ricadente  nell'esercizio finanziario in corso si fa
fronte con la riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli
per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
   capitolo 10648 lire 50 milioni;
   capitolo 10698 lire 150 milioni.
  4. L'onere per  gli  esercizi  successivi,  valutato  in  lire  220
milioni  per  ciascun  anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione codice 1001.