Art. 10. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano) 1. A ciascuno dei componenti di nomina regionale della Commissione di cui all'articolo 43 dello Statuto siciliano, a decorrere dal 1 gennaio 1997, e' corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione ed a quelli di organismi tecnici ad essi attinenti, una indennita' pari a quella percepita dagli assessori regionali. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 200 milioni. Per gli esercizi successivi l'onere sara' determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. 3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con la riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati: capitolo 10648 lire 50 milioni; capitolo 10698 lire 150 milioni. 4. L'onere per gli esercizi successivi, valutato in lire 220 milioni per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1001.