Art. 12. Disposizioni in materia di indennita' e permessi negli enti locali 1. I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come recepiti dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, si possono applicare anche ai presidenti dei consigli comunali ed agli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.