Art. 12.
                Disposizioni in materia di indennita'
                    e permessi negli enti locali
 
  1. I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre
1985,  n. 816, come recepiti dalla legge regionale 24 giugno 1986, n.
31, e successive modifiche  ed  integrazioni,  si  possono  applicare
anche  ai  presidenti  dei  consigli  comunali  ed agli assessori dei
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.