Art. 13.
         Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29
               e successive modifiche ed integrazioni
 
  1. Le condizioni di ineleggibilita' previste dall'articolo  8,  con
esclusione  del  n. 4, dall'articolo 9 e dall'articolo 10 della legge
regionale  20  marzo  1951,  n.  29,  e   successive   modifiche   ed
integrazioni,  rimangono regolate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge
23 aprile 1981, n. 154.
  2. Quanto previsto nel comma 1 non si applica ai presidenti ed agli
assessori di giunte provinciali, ai sindaci  ed  agli  assessori  dei
comuni compresi nel territorio della Regione.