Art. 13. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni 1. Le condizioni di ineleggibilita' previste dall'articolo 8, con esclusione del n. 4, dall'articolo 9 e dall'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, rimangono regolate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154. 2. Quanto previsto nel comma 1 non si applica ai presidenti ed agli assessori di giunte provinciali, ai sindaci ed agli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione.