Art. 3.
                          R e q u i s i t i
 
  1.  Le  persone  da  nominare  o  designare ai sensi della presente
legge, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme  vigenti  e
dagli  ordinamenti  degli  enti interessati devono essere in possesso
di:
   a)  titolo  di  studio   adeguato   all'attivita'   dell'organismo
interessato;
   b)  esperienza  almeno  quinquennale  scientifica  ovvero  di tipo
professionale o dirigenziale o  di  presidente  o  di  amministratore
delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione
economica  e  strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato
dallo  svolgimento  dell'incarico;  oppure  qualifica  d   magistrato
ordinario,  amministrativo  o  contabile  in  quiescenza o di docente
universitario di ruolo anche in quiescenza.
  2.  Sono  equiparate  all'esperienza  dirigenziale di cui alla let-
tera b) del comma 1 le cariche  pubbliche  di  deputato  europeo,  di
parlamentare  nazionale,  di  deputato  regionale,  di  presidente di
provincia regionale, di sindaco di comune con popolazione superiore a
15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno quattro anni.
  3. Le disposizioni della presente legge  si  applicano  anche  alle
nomine  e  alle designazioni il cui procedimento formativo non si sia
ancora concluso alla data di approvazione della presente legge.