Art. 3. R e q u i s i t i 1. Le persone da nominare o designare ai sensi della presente legge, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati devono essere in possesso di: a) titolo di studio adeguato all'attivita' dell'organismo interessato; b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica d magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza. 2. Sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla let- tera b) del comma 1 le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di deputato regionale, di presidente di provincia regionale, di sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno quattro anni. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle nomine e alle designazioni il cui procedimento formativo non si sia ancora concluso alla data di approvazione della presente legge.