Art. 5.
              Incompatibilita' e limiti agli incarichi
 
  L'articolo  3  della  legge  regionale  28  marzo  1995,  n.  22 e'
sostituito dal seguente:
  "1. Fatte salve le  incompatibilita'  sancite  da  leggi  speciali,
statali  o  regionali,  non  possono  ricoprire incarichi di cui alla
presente legge:
   a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo,  della  Giunta  e
dell'Assemblea regionale siciliana;
   b)  i  componenti  degli  organi  consultivi  o  di vigilanza o di
controllo, tenuti ad  esprimersi  sui  provvedimenti  degli  enti  od
organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
   c) i magistrati ordinari, amministrativi o contabili;
   d) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;
   e)  gli  appartenenti  alle  forze  armate  in servizio permanente
effettivo;
   f)  i  dipendenti  dello  Stato,  della   Regione   o   di   altra
amministrazione,  i  quali  assolvano  mansioni inerenti direttamente
all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo  nel  quale
avviene la nomina o la designazione.
  2.  Non  possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge
coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento  agli
incarichi  stessi  e  in  particolare  coloro che abbiano contenziosi
civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'ente  interessato
alla nomina.
  3.   La  nomina  e'  inefficace  se  al  momento  dell'accettazione
l'eventuale incompatibilita' non sia cessata con le dimissioni  dalla
carica ricoperta o con l'aspettativa.
  4.   Il   verificarsi  di  conflitti  d'interesse  o  di  cause  di
incompatibilita'   successivamente   all'assunzione    dell'incarico,
comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati
qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.
  5.  Nel  caso  di  cui al comma 4, il presidente dell'organo che ha
provveduto alla nomina o designazione, accertata anche  d'ufficio  la
sussistenza   del   conflitto   di   interesse   o   della  causa  di
incompatibilita', invita  l'interessato  a  farli  cessare  entro  10
giorni   dal  ricevimento  della  relativa  comunicazione;  trascorso
inutilmente  tale  termine,   l'organo   competente   dichiara,   con
provvedimento  motivato,  la  decadenza  del  soggetto  dalla  carica
ricoperta.
  6. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili.
  7. Nessuno puo' essere chiamato a ricoprire lo stesso incarico  per
piu' di due mandati consecutivi".