Art. 5. Incompatibilita' e limiti agli incarichi L'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e' sostituito dal seguente: "1. Fatte salve le incompatibilita' sancite da leggi speciali, statali o regionali, non possono ricoprire incarichi di cui alla presente legge: a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, della Giunta e dell'Assemblea regionale siciliana; b) i componenti degli organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce; c) i magistrati ordinari, amministrativi o contabili; d) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato; e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo; f) i dipendenti dello Stato, della Regione o di altra amministrazione, i quali assolvano mansioni inerenti direttamente all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la nomina o la designazione. 2. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi e in particolare coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'ente interessato alla nomina. 3. La nomina e' inefficace se al momento dell'accettazione l'eventuale incompatibilita' non sia cessata con le dimissioni dalla carica ricoperta o con l'aspettativa. 4. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilita' successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione. 5. Nel caso di cui al comma 4, il presidente dell'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, accertata anche d'ufficio la sussistenza del conflitto di interesse o della causa di incompatibilita', invita l'interessato a farli cessare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta. 6. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili. 7. Nessuno puo' essere chiamato a ricoprire lo stesso incarico per piu' di due mandati consecutivi".