Art. 7. Albo delle nomine 1. Presso la Presidenza della Regione e' istituto l'albo delle nomine conferite ai sensi della presente legge. L'albo e' predisposto, tenuto ed aggiornato dalla Presidenza della Regione secondo modalita' che assicurino un'agevole consultazione dello stesso ed una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina. 2. Nell'albo devono essere indicati: a) il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi; b) l'incarico ed il riferimento alle norme in forza delle quali si e' provveduto alla nomina o designazione; c) gli estremi del provvedimento e della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; d) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso; e) i compensi e le indennita' a qualunque titolo connessi all'incarico. 3. Tutti i cittadini hanno diritto a prendere visione dell'albo. 4. Dall'albo sono depennati i dati relativi agli incarichi di cui alla presente legge cessati da almeno due anni.