Art. 7.
                          Albo delle nomine
 
  1. Presso la Presidenza della  Regione  e'  istituto  l'albo  delle
nomine   conferite   ai   sensi   della  presente  legge.  L'albo  e'
predisposto, tenuto ed  aggiornato  dalla  Presidenza  della  Regione
secondo  modalita'  che  assicurino  un'agevole  consultazione  dello
stesso ed una completa conoscenza dei procedimenti e  degli  atti  di
nomina.
  2. Nell'albo devono essere indicati:
   a)  il  nome  ed  il cognome, la data ed il luogo di nascita delle
persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi;
   b) l'incarico ed il riferimento alle norme in forza delle quali si
e' provveduto alla nomina o designazione;
   c)  gli  estremi del provvedimento e della sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
   d) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;
   e)  i  compensi  e  le  indennita'  a  qualunque  titolo  connessi
all'incarico.
  3. Tutti i cittadini hanno diritto a prendere visione dell'albo.
  4.  Dall'albo  sono depennati i dati relativi agli incarichi di cui
alla presente legge cessati da almeno due anni.