Art. 8. Pubblicita' dell'attivita' svolta 1. Coloro che sono nominati o designati ai sensi della presente legge in un organo di cui facciano altresi' parte soggetti altrimenti nominati sono tenuti a presentare annualmente una relazione sull'attivita' svolta dallo stesso organo alla Presidenza della Regione, la quale ne trasmette copia, al fine di conoscenza, alla competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana. 2. L'inosservanza dell'adempimento di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla carica, che viene dichiarata dall'organo competente alla nomina.