Art. 8.
                  Pubblicita' dell'attivita' svolta
 
  1. Coloro che sono nominati o designati  ai  sensi  della  presente
legge in un organo di cui facciano altresi' parte soggetti altrimenti
nominati   sono   tenuti   a  presentare  annualmente  una  relazione
sull'attivita' svolta  dallo  stesso  organo  alla  Presidenza  della
Regione,  la  quale  ne  trasmette copia, al fine di conoscenza, alla
competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
  2. L'inosservanza dell'adempimento di cui al comma  1  comporta  la
decadenza  dalla  carica, che viene dichiarata dall'organo competente
alla nomina.