Art. 10.
                       Autorizzazioni di spesa
 
  1.  Per  i fini di cui agli articoli 3, comma 2, 6 e 8, comma 3, e'
autorizzata la spesa di 20.000.000 di lire  a  carico  dell'esercizio
finanziario   1997.   Per  gli  esercizi  successivi  sara'  disposto
annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.