Art. 10. Autorizzazioni di spesa 1. Per i fini di cui agli articoli 3, comma 2, 6 e 8, comma 3, e' autorizzata la spesa di 20.000.000 di lire a carico dell'esercizio finanziario 1997. Per gli esercizi successivi sara' disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.